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La variegata casistica
che il lavoro quotidiano ci permette di analizzare,
suggerisce di soffermarsi su una questione dibattuta in
Giurisprudenza, circa la possibilità per una persona
giuridica di amministrare immobili.
La questione è stata sollevata da chi ha interpretato
alla lettera la norma dell’art. 1129, I comma, c.c., il
quale dispone che “l’assemblea nomina un
amministratore”.
E così la Corte di Cassazione n. 5608/94, prendendo
spunto dalla norma citata, ha ritenuto che l’incarico di
amministratore non possa essere rivestito da una persona
giuridica, motivando l’assunto ritenendo da un lato che
proprio il codice vada interpretato nel senso che possa
essere solamente una persona fisica a poter
rappresentare i condomini; dall’altro che tale
interpretazioni trovi la sua ratio giustificativa nel
rapporto di fiducia che caratterizza il contratto di
mandato, fiducia che quindi verrebbe a mancare nel caso
l’amministratore sia una società composta appunto di più
persone.
Giova sottolineare tuttavia che la pronuncia appena
menzionata rappresenta un unicum giurisprudenziale.
E a nostro avviso vi sono giustificati motivi per
ritenere non corretta la pronuncia di cui sopra.
Innanzitutto né l’art. 1129 c.c., né gli artt. 64 e 65
disp. att. c.c., nel regolamentare la nomina
dell’amministratore, pongono alcuna limitazione in
ordine al soggetto che può rivestire tale qualifica e
nulla porta ad escludere che le persone possano essere
più di una o, anche, una società. Sul punto è concorde
la Suprema Corte (Cass. n. 11155/1994 ).
Vi è chi ritiene che una società non possa rivestire il
ruolo di amministratore di condominio, poiché sarebbe -
a suo dire – impossibile identificare quali siano i
soggetti responsabili in sede amministrativa, penale,
tributaria. Tale posizione però prescinde dal D. Lgs n.
231/2001 di cui a breve si dirà.
Innanzitutto l’affermazione per la quale con la nomina
di una società verrebbe meno il livello di tutela
penale, non ha ragione d’essere.
A tal proposito, come si è visto sopra, il legislatore
ha introdotto il D. Lgs. 231/2001 che rivisita l’antico
principio “societas delinquere non potest” prevedendo la
responsabilità degli enti per gli illeciti
amministrativi dipendenti da reati.
L’art. 5, in particolare, stabilisce che “l’ente è
responsabile per i reati commessi…: a) da persone che
rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione
o di direzione dell’ente, nonché da persone che
esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo
dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o
alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera
a).
Per concludere nell’ipotesi in cui viene nominato
amministratore una persona giuridica, come nel caso di
specie, la tutela risulta raddoppiata visto che alla
responsabilità personale della persona fisica, sempre
presente, si cumulerebbe quella dell’ente.
Non vi è pertanto da temere: nel caso in cui la società
amministratrice dovesse rendersi responsabile di qualche
illecito, vi sono tutte le garanzie predisposte
dall’ordinamento giuridico affinché la stessa non
rimanga impunita.
La Corte di Cassazione sul punto si è espressa sia
prevedendo esplicitamente la possibilità che sia una
società ad amministrare un condominio (Cass. civ.
24.12.1994 n. 11155 ), sia chiarendo chi siano i
soggetti responsabili a vario titolo all’interno di una
società. Numerose sono le sentenze che chiariscono che
la responsabilità penale all’interno di una società deve
essere individuata con riferimento ai compiti attribuiti
ed alle mansioni svolte in concreto nella gestione
dell’impresa, limitatamente ai settori di specifica
competenza. Ove però tale ripartizione manchi, gli
amministratori di una società non possono esonerarsi
dalla responsabilità penale, assumendo di non svolgere
mansioni tecniche in seno alla società (Cass. 25.11.1976
n. 12335).
Se tale impostazione si rivela utile soprattutto nel
caso di individuazione di responsabilità in seno a
società di grosse dimensioni e complessa struttura, si
può ben capire come sia ancor più semplice individuare i
responsabili in una società di modeste dimensioni come
sono generalmente quelle che amministrano i condomini.
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