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Il Tribunale di Milano con la sentenza 13198/04 ha
deciso che un soggetto che riveste la forma della
società di capitali può essere nominata amministratore
di condominio ai sensi dell’art.1129 c.c.
In sintesi il Tribunale rileva come:
a) nel nostro ordinamento il rapporto fiduciario (cioè
la particolare fiducia che lega mandante a mandatario al
quale viene affidato il compimento di uno o più atti
giuridici in nome e per conto del mandante) ben può
coinvolgere persone giuridiche come è dimostrato dalla
esistenza di società fiduciarie (legge 23.11.1939 n.1966);
b) gli amministratori delle società possono essere solo
persone fisiche (art.2380bis e 2384) perciò sempre
responsabili personalmente di eventuali illeciti;
c) con il d.lgs 231/2000 si è introdotta la
responsabilità penale degli enti per illeciti
amministrativi dipendenti da reati;
d) la normativa del 1939 sul divieto di esercitare
attività intellettuali in forma societaria (per altro
oggi parzialmente abrogata) non è riferibile
all’amministrazione condominiale in quanto attività c.d.
non protetta dall’ordinamento.
e) il patrimonio della società è a tutela dei terzi,
mentre l’ amministratore, persona fisica, può essere
anche nullatenente così, in caso di condanna al
risarcimento del danno ,i terzi non sarebbero tutelati;
f) l’ amministratore è poi, in gran parte, un
organizzatore del lavoro altrui per cui per eventuali
responsabilità di esecuzione rispondono coloro che hanno
operato;
g) la complessità e competenze che oggi involgono la
gestione condominiale giustificano proprio l’assunzione
della carica in capo ad una organizzazione più
strutturata quale può essere quella societaria.
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