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La Corte
Costituzionale con la sentenza n.355 del settembre 2005
ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’
istituzione del registro regionale degli amministratori
di condominio avvenuto con la legge della Regione
Abruzzo del 19 novembre 2003 n.17.
La Corte Costituzionale ha ritenuto che la regione non
ha competenza legislativa in materia generale per
l’istituzione di nuovi e diversi albi per l’esercizio di
attività professionali essendo essa riservata alla
competenza dello Stato.
La questione era stata portata all’attenzione dei
giudici delle leggi dal Presidente del Consiglio dei
ministri che, nell’ambito delle sue competenze, aveva
impugnato la legge della regione Abruzzo che prevedeva
l’iscrizione in un apposito registro per gli
amministratori di condominio professionisti nonché il
superamento di un esame di abilitazione, e che la
mancata iscrizione precludesse l’esercizio dell’attività
salvo i casi di autogestione.
Il legislatore regionale dell’Abruzzo, sulla spinta
della riforma del Titolo V della costituzione del 2001 e
2003, che all’art.117 ha introdotto la competenza
concorrente tra Stato e Regioni per determinate materie,
tra cui le “professioni”, aveva approvato la legge ora
in commento.
Sull’ impulso dell’ Abruzzo anche altre regioni
(Calabria, Liguria, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e
Veneto) avevano predisposto proposte di legge regionale
per l’istituzione dell’albo.
Sostanzialmente, quasi tutte le proposte avevano questi
punti in comune:
a) Esercizio della professione: Per l’esercizio della
professione di amministratore di condominio è
obbligatoria l’iscrizione nell’ apposito registro
regionale. L’iscrizione non dovrebbe essere richiesta
per chi esercita l’attività di amministratore
all’interno del condominio nel quale possiede almeno una
unità immobiliare.
In tale caso , prevedere comunque la comunicazione al
registro.
Non è obbligatoria l’iscrizione al registro per coloro
che hanno frequentato un corso di formazione organizzato
o riconosciuto dalla Regione di almeno 500 ore, con
superamento di una prova di valutazione finale volta ad
accertare l’attitudine e la capacità professionale in
relazione all’attività di amministratore di condominio e
di immobili.
b) L’iscrizione al registro regionale non è necessaria
per coloro che sono iscritti in Ordini e Collegi
professionali con attività affini a quella
dell’amministratore immobiliare.
c) Requisiti: L’iscrizione è subordinata ai seguenti
requisiti:
d) ….. essere in possesso di titolo di studio di scuola
media superiore;
e) ……essere in possesso di partita IVA;
f) ……aver frequentato un adeguato corso di formazione;
g) …...essere in possesso di idonea assicurazione per la
responsabilità civile verso terzi a garanzia dei danni
eventualmente derivanti dall’attività di amministratore
di condominio con massimale non inferiore ad euro………
h) Norma Transitoria: prevedere l’iscrizione automatica
per coloro che dimostrino l’esercizio della professione
per almeno tre anni in epoca immediatamente precedente
la data di entrata in vigore della legge.
Ma per la Corte Costituzionale se l’istituzione del
registro degli amministratori di condominio è materia
appartenente alla competenza legislativa concorrente
delle regioni ai sensi dell’ art. 117 III comma Cost., è
altrettanto pacifico che i principi fondamentali, non
essendone stati formulati di nuovi, debbano essere
ricavati dalla legislazione statale in vigore.
Così pur mancando una disciplina specifica, è all’art.
2229, primo comma c.c., che si deve fare riferimento il
quale dispone che: “la legge determina le professioni
intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria
l’iscrizione in appositi albi o elenchi”.
Poiché il rinvio è alla legge dello Stato, solo il
legislatore nazionale può individuare la professione di
amministratore di condominio e prevedere i requisiti per
l’iscrizione al registro – requisiti uguali per tutto il
territorio nazionale – onde evitare disparità di
trattamento che verrebbero ad incidere su importanti
precetti costituzionali.
Come già altre volte pronunciato dai giudici
costituzionali alle regioni, in materia di
individuazione delle professioni, è riservata solamente
la disciplina di quegli aspetti che presentano uno
specifico collegamento con la realtà regionale.
Detto ciò bisogna dar conto anche di ulteriori
considerazioni. Innanzitutto che nel 2000 il CNEL aveva
elaborato una proposta di legge sulle “professioni non
regolamentate” e come l’indagine dell’ Antitrust aveva
individuato nei limiti derivanti dalla tutele degli
interessi generali lo sbarramento al principio della
libertà dell’esercizio delle attività professionali.
Con riferimento all’amministratore di condominio, tale
attività non veniva considerata come portatore di
particolari interessi di tutela tale da giustificare la
creazione ex novo di un apposito registro. Si riteneva
che le competenze necessarie fossero comunque presenti
già in molte professioni già regolamentate come:
geometri, ragionieri, architetti, commercialisti,
avvocati ecc..
Ma di contro, le associazioni di categoria e, fra queste
l’ ANACI, hanno sempre opposto che la casa è uno dei
beni più importanti del soggetto-cittadino il quale,
spesso, destina parte delle proprie risorse economiche
date dal lavoro o da investimenti o eredità all’acquisto
della casa, e che normalmente, l’abitazione è inserita
in condominio (e si ricorda che l’Italia è il paese
europeo con più condomini).
Nel complesso delle norme che regolano e tutelano il
“condominio”, specie nel codice civile e nel codice
penale, si rinvengono delle disposizioni che sono
dirette a tutelare gli interessi generali di coloro che
abitano in edifici in condominio come, ad esempio:
l’art. 2053 c.c. che sanziona, con l’obbligo del
risarcimento del danno per “rovina di edificio”, il
proprietario di un edificio o di altra costruzione;
ovvero l’art. 677 c.p. che punisce il proprietario o
colui che è obbligato alla conservazione o alla
vigilanza il quale, omettendo di provvedere ai lavori
necessari per rimuovere il pericolo, ne consenta la
rovina.
Ancora l’amministratore immobiliare, per il disposto
dell’art. 1130 c.c. è il soggetto deputato alla
amministrazione e conservazione del bene e quindi
destinatario di dette norme, che tutelano interessi
generali.
Il legislatore ha fatto carico all’amministratore
immobiliare di ulteriori specifiche funzioni che si
possono ben definire di tutela dell’interesse pubblico,
come l’attività di sostituto d’imposta e di responsabile
per la sicurezza dei luoghi di lavoro e degli impianti
del condominio (D.Lgs 494/96; L.46/90; D.P.R. 162/99.
Tali previsioni potrebbero ben far ritenere che solo
coloro che sono in possesso di una adeguata formazione,
cultura, aggiornamento e soggetti a controllo pubblico,
possono garantire i clienti che affidano loro la tutela
dei beni immobili.
E’ quindi possibile ottenere una adeguata tutela
richiedendo a coloro che intendono esercitare la
professione di amministratore immobiliare un percorso
formativo che abiliti alla professione particolarmente
complesso e quindi altamente caratterizzante la
professione.
Così anche l’esercizio della professione di
amministratore immobiliare dovrebbe avvenire in via
esclusiva, come attività primaria, e non come
complemento ad altre attività professionali.
E’ anche forse per tali considerazioni che è già in
discussione al Senato, in sede deliberante, la proposta
di legge di riforma del condominio che, per quanto
riguarda gli amministratori, ne richiede l’iscrizione
alla camera di commercio con particolari e stringenti
obblighi.
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