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L'amministratore di
condominio - Notizia 7 |
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Cass.Civ. 03.04.2007 n.
8233
Non rientra tra i poteri dell’amministratore di
condominio la stipula del contratto di assicurazione
dell’edificio senza la preventiva autorizzazione
dell'assemblea. |
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A questa conclusione la Suprema Corte è giunta
considerando che l'art. 1130 c.c., n. 4, c.c.,
obbligando l'amministratore ad eseguire gli atti
conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni
dell'edificio, ha inteso riferirsi ai soli atti
materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e
lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti
illeciti posti in essere da terzi) necessari per la
salvaguardia dell'integrità dell'immobile, tra i quali
non può farsi rientrare il contratto d'assicurazione,
perchè questo non ha gli scopi conservativi ai quali si
riferisce la norma dell'art. 1130 c.c., ma ha come suo
unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi
economici ai proprietari dell'edificio].
Cass. civ. Sez. II,, 3.4.2007 n° 8233
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