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Assemblea condominiale - Notizia 1
 
 
 

Cassazione , sez. II civile, sentenza 07.12.2006 n° 26226

La Corte di Cassazione ha sancito l'illegittimità della delibera condominiale che consenta l'assegnazione dei posti auto in base ai millesimi.

Nella fattispecie in esame, trattasi di garage condominiale ad uso promiscuo, di dimensioni insufficienti a contenere i 9 posti auto previsti.
La delibera impugnata e dichiarata illegittima prevedeva pertanto l'attribuzione del posto auto in base ai millesimi di proprietà.

La Cassazione ha dichiarato illegittima siffatta delibera argomentando che “la quota di proprietà di cui all′articolo 1118 Cc, quale misura del diritto di ogni condomino, rileva relativamente ai pesi ed ai vantaggi della comunione; ma non in ordine al godimento che si presume uguale per tutti”.

Pertanto, ove i posti macchina non siano equivalenti per comodità d’uso, il criterio da seguire, nel disaccordo delle parti, è quello indicato dall’articolo 1102 cod. civ, il quale,con il porre il limite del “pari uso”, impedisce che “alcuni comproprietari facciano un uso della cosa comune, dal punto di vista qualitativo, diverso rispetto agli altri”.

Il criterio da seguire è pertanto quello della turnazione dei posti auto.

 

 

 


 
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