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Approvato il 10 Giugno 2006
Per amministratore si
intende ogni persona che cura in modo abituale quale attività
primaria, per conto terzi in qualità di mandatario, la gestione di
beni immobiliari o di diritti immobiliari o di rappresentante di
beni immobiliari in condominio ed in comunione
L’Associato ANACI esercita la propria attività in piena libertà,
autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi
del cliente, assicurando la conoscenza delle norme e delle Leggi in
materia di condominio .
Le norme deontologiche sono essenziali per la tutela, dei valori e
degli scopi dell’Associazione di categoria nel rispetto dei rapporti
tra colleghi a salvaguardia dell’ immagine dell’Associazione.
PRINCIPI GENERALI
ART. 1. - Ambito di applicazione. – Il rispetto delle norme
deontologiche é obbligatorio per tutti gli associati ANACI, nei loro
reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.
ART. 2. - Potestà disciplinare. – Spetta agli organi disciplinari la
potestà di determinare le sanzioni adeguate e proporzionate alla
violazione delle norme deontologiche.
ART. 3. - Doveri di probità, dignità e decoro. – L’associato deve
ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità,
dignità e decoro.
3.1 - L’associato deve fornire un chiaro esempio di rettitudine e di
specchiata condotta civile e morale, anche al di fuori
dall’esercizio della professione, in modo da mantenere alto
l’apprezzamento della categoria
3.2 Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’associato
cui sia imputabile un comportamento scorretto nei confronti di
colleghi
3.3 - L’associato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti
anche non riguardanti l’attività di amministratore di beni immobili
quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o
compromettano l’immagine dell’Associazione.
3.4 L’associato che abbia che abbia riportato condanne per reati
contro il patrimonio non può essere iscritto all’Associazione.
ART. 4. - Doveri di lealtà fedeltà e correttezza. – L’Associato
ANACI deve svolgere la propria attività professionale con lealtà
correttezza.
4.1 - Nell’esercizio della sua professione, egli, non deve
perseguire interessi di natura economico-patrimoniale, per non
violare i principi di indipendenza e di obiettività che sono propri
del mandato.
4.2 - Costituisce infrazione disciplinare il comportamento
dell’Associato che compia atti contrari all’interesse del proprio
cliente e che possa danneggiare l’immagine dell’Associazione.
ART. 5. - Dovere di diligenza. – L’Associato deve adempiere ai
propri doveri professionali con la massima diligenza.
ART. 6. - Dovere di riservatezza. – È dovere fondamentale
dell’Associato mantenere la riservatezza sull’attività prestata e su
tutte le informazioni che siano a lui pervenute nell’ambito dello
svolgimento dell’incarico.
6.1 - L’Associato è tenuto a garantire il rispetto della
riservatezza professionale anche da parte dei propri collaboratori
ART. 7. - Dovere di competenza. – L’Associato non deve accettare
incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza
ed organizzazione di mezzi e persone.
7.1 - L’accettazione di un determinato incarico professionale fa
presumere la competenza a svolgerlo, nel caso di sopravvenuta
difficoltà deve informare il proprio cliente che potrà valutare la
sua sostituzione con altro professionista
ART. 8. - Dovere di aggiornamento professionale. – E dovere
dell’Associato curare costantemente la propria preparazione
professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con
particolare riferimento ai settori nei quali svolge l’attività.
8.1 - L’Associato è tenuto a mantenersi aggiornato sulle normative
in vigore e nel rispetto del regolamento dei crediti formativi
approvato dall’associazione .
ART. 9. - Informazioni sull’esercizio professionale. – È consentito
all’Associato dare informazioni sulla propria attività
professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della
dignità e del decoro della professione e degli obblighi di
riservatezza.
9.1 - Quanto ai mezzi di informazione, devono ritenersi vietati i
mezzi di divulgazione anomali e contrari alla dignità professionale,
le sponsorizzazioni.
9.2 - Quanto ai contenuti della informazione deve ritenersi vietata
la divulgazione di dati che riguardano terze persone e nominativi
dei clienti in conformità al T.U. D. Lgs. n. 196/2003.
ART. 10. - L’associato deve astenersi dal ricorrere a mezzi
incompatibili con la dignità professionale per ottenere nuovi
incarichi. Non deve esaltare le proprie qualità a scapito degli
altri associati o fornire vantaggi o assicurazioni esterne al
rapporto professionale. Deve comportarsi con i colleghi
dell’associazione secondo i principi e le regole generali della
libera concorrenza con particolare attenzione a che non abbiano a
crearsi motivi di contrasto personale.
ART. 11. - Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive.
– Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’Associato
deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive nei
confronti dei colleghi.
ART. 12. - Uso del logo. – L’Associato potrà inserire sulla propria
targa professionale il logo dell’ANACI con la relativa denominazione
rispettando le forme e i contenuti nonché i colori che lo
compongono. Non è consentito all’Associato ANACI il disconoscimento
dell’appartenenza all’Associazione di categoria.
ART. 13 – Regolamentazione dell’ attività professionale. –
L’Associato dovrà garantire alla propria clientela la disponibilità
della propria organizzazione almeno per tre giorni settimanali e
secondo le consuetudini locali.
ART. 14 – Ubicazione della propria attività professionale. E’ fatto
obbligo all’Associato di comunicare tempestivamente alla segreteria
provinciale di appartenenza eventuali variazioni di indirizzo,
numeri telefonici ed eventuali denominazioni del proprio studio.
Inoltre potrà comunicare l’indirizzo E-MAIL, al fine di poter
inviare e ricevere notizie anche di interesse associativo come ad
esempio le informazioni, gli aggiornamenti e i programmi della sede
provinciale oltre alle convocazioni per le assemblee provinciali e
quelle dirigenziali.
RAPPORTI CON I COLLEGHI
ART. 15- Rapporto di colleganza in genere. – L’Associato deve
mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento
ispirato al rispetto, correttezza e lealtà.
15.1 - L’Associato al quale viene richiesta un’offerta per il
compenso professionale per amministrare stabili od immobili deve
interpellare il collega in carica, a maggior ragione se si tratta di
un iscritto ANACI. In questo caso prima di presentare l’offerta
oltre a chiedere notizie al collega in carica dovrà tenere un
comportamento conforme alle regole associative.
15.2 - L’Associato deve adoperarsi per far corrispondere al collega
eventuali crediti vantati e risultanti dai bilanci consuntivi del
cliente amministrato.
15.3 - Nel caso di consegne per cessato incarico l’associato dovrà
attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente.
15.4 - E’ fatto divieto all’associato verificare e controllare
l’operato del collega negli esercizi di sua competenza in assenza di
contestazioni salvo eventuale mandato deliberato e autorizzato dal
cliente e comunque previa comunicazione al collega stesso. Eventuali
incomprensioni personali tra colleghi non dovranno essere oggetto di
segnalazione al cliente
15.5 - L’Associato sottoposto a verifica potrà chiedere supporto
all’organo provinciale territoriale.
ART. 16. - Rapporti con l’Associazione. – L’Associato ha il dovere
di collaborare con la sede provinciale di appartenenza per
l’attuazione delle finalità istituzionali e aver rispetto delle
cariche dirigenziali.
16.1 - L’Associato chiamato a far parte del gruppo dirigenziale
dell’Associazione deve adempiere all’incarico con diligenza,
imparzialità e nell’interesse della stessa.
16.2 - I rapporti con i dirigenti devono essere improntati alla
dignità e al reciproco rispetto.
ART. 17. - Rapporti con i collaboratori dello studio. – L’Associato
deve consentire ai propri collaboratori di studio di migliorare la
preparazione professionale.
ART. 18 - Notizie riguardanti il collega. –
18.1 - L’Associato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti
negativi sull’attività professionale di un collega ed in particolare
sulla sua condotta e suoi presunti errori o incapacità.
ART. 19. – Consulenze a terzi. – L’Associato ha il diritto/ dovere
di effettuare consulenza a terzi previa corresponsione di un
compenso adeguato .Qualora nell’espletamento dell’incarico
professionale l’associato si trovasse a dover criticare l’operato di
un collega dovrà tenere un comportamento improntato ai principi di
equità correttezza e trasparenza
ART. 20. - Norma di chiusura. – Le disposizioni specifiche di questo
codice deontologico costituiscono esemplificazioni dei comportamenti
più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi
generali espressi e formano parte integrante dello Statuto
dell’Associazione. La conoscenza ed il rispetto delle norme stesse
rappresentano un obbligo per tutti gli associati..
ART.21- Provvedimenti alle violazioni. E’ a discrezione del collegio
dei probi viri regionale comminare le sanzioni in caso di violazione
anche ad uno solo degli articoli che formano il presente codice
deontologico.
Si deve intendere per sanzione, a seconda della gravità del caso, a)
il richiamo; b) la censura.
In caso di gravi violazioni o di recidività nelle trasgressione
delle norme il collegio competente per territorio potrà proporre al
Presidente Nazionale la sospensione temporanea e/o l’espulsione
dall’associazione.
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