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Condominio in genere e regolamento - Notizia 1


Cass. 18.06.2005 n. 8066
Anche le villette a schiera costituiscono condominio.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte ha chiarito una serie di questioni.
Innanzitutto ha ritenuto che – stante l’odierna molteplicità di tipologie costruttive – non si possa aprioristicamente escludere la natura condominiale di corpi di fabbrica adiacenti in orizzontale. E’ il caso ad esempio della case a schiera, che ben possono giovarsi di servizi comuni, quali i viali d’accesso, il verde comune, l’impianto di riscaldamento e così via. Si viene così a privare di attendibilità la concezione per cui la configurabilità del condominio sia possibile solo quando si tratti di edifici che si sviluppino in verticale.

In seconda battuta, la Corte chiarisce che quando si sia in presenza di un complesso immobiliare costituito da singoli edifici di per sé autonomi, è rimessa all’autonomia privata dei condomini la decisione di costituire un unico condominio, oppure più condomini, cui viene affiancato un supercondominio per quanto riguarda le parti comuni. Come già esposto con la sentenza Cass. 9096/2000, queste ultime parti per essere comuni e venire così a far parte del supercondominio, devono essere legate ai singoli edifici da un vincolo di accessorietà che le rendano necessarie all’esistenza o all’uso degli edifici stessi. E’ il caso ad esempio degli impianti fognari, le portinerie, gli impianti di riscaldamento.
Soggiacciono invece alle regole della comunione quelle parti che godano di un’autonoma utilità: gli impianti sportivi e le zone verdi.

Il fatto che edifici di per sé autonomi possano costituire condominio, lo si ricava dagli artt. 61 e 62 disp. att. c.c. che partendo dalla opposta situazione di un condominio già formato, prevedono la possibilità per gli edifici autonomi all’interno di questo, di separarsi e venire a costituire altrettanti condomini.

 


 
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