|
Cass. 18.06.2005 n. 8066
Anche le villette a schiera costituiscono condominio.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte ha chiarito una
serie di questioni.
Innanzitutto ha ritenuto che – stante l’odierna
molteplicità di tipologie costruttive – non si possa
aprioristicamente escludere la natura condominiale di
corpi di fabbrica adiacenti in orizzontale. E’ il caso
ad esempio della case a schiera, che ben possono
giovarsi di servizi comuni, quali i viali d’accesso, il
verde comune, l’impianto di riscaldamento e così via. Si
viene così a privare di attendibilità la concezione per
cui la configurabilità del condominio sia possibile solo
quando si tratti di edifici che si sviluppino in
verticale.
In seconda battuta, la Corte chiarisce che quando si sia
in presenza di un complesso immobiliare costituito da
singoli edifici di per sé autonomi, è rimessa
all’autonomia privata dei condomini la decisione di
costituire un unico condominio, oppure più condomini,
cui viene affiancato un supercondominio per quanto
riguarda le parti comuni. Come già esposto con la
sentenza Cass. 9096/2000, queste ultime parti per essere
comuni e venire così a far parte del supercondominio,
devono essere legate ai singoli edifici da un vincolo di
accessorietà che le rendano necessarie all’esistenza o
all’uso degli edifici stessi. E’ il caso ad esempio
degli impianti fognari, le portinerie, gli impianti di
riscaldamento.
Soggiacciono invece alle regole della comunione quelle
parti che godano di un’autonoma utilità: gli impianti
sportivi e le zone verdi.
Il fatto che edifici di per sé autonomi possano
costituire condominio, lo si ricava dagli artt. 61 e 62
disp. att. c.c. che partendo dalla opposta situazione di
un condominio già formato, prevedono la possibilità per
gli edifici autonomi all’interno di questo, di separarsi
e venire a costituire altrettanti condomini.
|