.: HOME :.  Elenco amministratori | Corsi  | News | Centro Studi | Iscrizione | Convegni         Links | Struttura | Gallery | Dove siamo   Statuto
 














 

 

 

 

 

 






 

Condominio in genere e regolamento - Notizia 2


Giudice di pace di Legnago n. 328/2005
Gli eredi sono tenuti a comunicare all’amministratore la morte del condomino defunto.

Le spese condominiali non corrisposte dal condomino perché defunto, vanno poste a carico degli eredi. Ove questi non abbiano comunicato all’amministratore il decesso de cuius con il conseguente avvicendamento nella proprietà dell’immobile e di conseguenza della compagine condominiale, sono tenuti anche al pagamento delle spese processuali di recupero del credito intraprese nei confronti del de cuius anche successivamente alla morte dello stesso.

Lo ha stabilito il GdP legnaghese, (in una controversia patrocinata da questo Studio) il quale – adeguandosi ad un consolidato filone giurisprudenziale cfr ex plurimis Cass. n.985/99 – ha ritenuto che sia obbligo dell’acquirente – eventualmente in concorso con l’alienante – informare l’amministratore della nuova proprietà dell’immobile.

Ed in effetti con la successione si verifica proprio un cambio di proprietà, con la conseguenza che dalla morte del de cuius in avanti, saranno gli eredi a sostituirsi a questo nella qualità di condomino.

Ne consegue che siano tenuti a pagare non solo le spese condominiali – oggetto di obbligazione propter rem che quindi segue le sorti del bene (immobile) cui fanno riferimento - non versate dal defunto, ma anche le spese legali sostenute dal condominio per il recupero del credito. Ciò vale anche se l’azione giudiziale sia stata intrapresa nei confronti del defunto, essendo attribuibile al comportamento omissivo degli eredi, l’ignoranza dell’amministratore circa l’attuale proprietà dell’immobile. L’amministratore non è infatti tenuto alla verifica periodica dei nominativi degli intestatari delle singole unità.

 


 
punto elenco news dalla sede
punto elenco in primo piano
punto elenco amministratore
punto elenco assemblea
punto elenco parti comuni - uso e godimento
punto elenco ripartizione spese
punto elenco condominio in genere e regolamento

 

 

Partners  |  Downloads  |  Credits

 
 
 
    © ANACI Verona  Via Virgilio Zavarise n.1  -  37125 -  Verona  -  Tel: 045.8303295  -  Fax: 045.8303295  - email info@anaci-verona.net