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Giudice di pace di Legnago n. 328/2005
Gli eredi sono tenuti a comunicare
all’amministratore la morte del condomino defunto.
Le spese condominiali non corrisposte dal condomino
perché defunto, vanno poste a carico degli eredi. Ove
questi non abbiano comunicato all’amministratore il
decesso de cuius con il conseguente avvicendamento nella
proprietà dell’immobile e di conseguenza della compagine
condominiale, sono tenuti anche al pagamento delle spese
processuali di recupero del credito intraprese nei
confronti del de cuius anche successivamente alla morte
dello stesso.
Lo ha stabilito il GdP legnaghese, (in una controversia
patrocinata da questo Studio) il quale – adeguandosi ad
un consolidato filone giurisprudenziale cfr ex plurimis
Cass. n.985/99 – ha ritenuto che sia obbligo
dell’acquirente – eventualmente in concorso con
l’alienante – informare l’amministratore della nuova
proprietà dell’immobile.
Ed in effetti con la successione si verifica proprio un
cambio di proprietà, con la conseguenza che dalla morte
del de cuius in avanti, saranno gli eredi a sostituirsi
a questo nella qualità di condomino.
Ne consegue che siano tenuti a pagare non solo le spese
condominiali – oggetto di obbligazione propter rem che
quindi segue le sorti del bene (immobile) cui fanno
riferimento - non versate dal defunto, ma anche le spese
legali sostenute dal condominio per il recupero del
credito. Ciò vale anche se l’azione giudiziale sia stata
intrapresa nei confronti del defunto, essendo
attribuibile al comportamento omissivo degli eredi,
l’ignoranza dell’amministratore circa l’attuale
proprietà dell’immobile. L’amministratore non è infatti
tenuto alla verifica periodica dei nominativi degli
intestatari delle singole unità.
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