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Tar Veneto n.
2807/2005
L’esposizione della targhetta con i recapiti
dell’amministratore non lede la privacy dei condomini.
La sentenza in epigrafe ha rigettato il ricorso di una
condomina avverso il provvedimento comunale con cui il
sindaco veneziano, ordinava – pena addirittura l’arresto
– agli amministratori di esporre nell’androne
condominiale o in luogo altrettanto visibile, una
targhetta con i propri recapiti.
I Giudici amministrativi hanno respinto il ricorso per
inammissibilità: non è infatti legittimato il condomino
ad impugnare il provvedimento in quanto non destinatario
dello stesso. Il provvedimento infatti non produce
effetti che vadano ad intaccare la sfera dei condomini.
Con questo motivo il TAR Veneto ha argomentato contro la
tesi della ricorrente che assumeva il provvedimento come
lesivo della privacy dei condomini, oltrechè in astratto
foriero di dispute tra i condomini stessi, atteso – tesi
della ricorrente – che alcuni di questi potrebbero non
condividere l’esposizione della targhetta nell’androne.
Conclude la ricorrente che tal provvedimento potrebbe
addirittura indurre i condomini a non assumere l’ufficio
per non subire interferenze nella sfera privata.
E’ condivisibile la decisione dei giudici in quanto non
si vede quale pregiudizio in concreto possa derivare ai
singoli condomini dall’attuazione pratica del
provvedimento impugnato.
Certamente l’esposizione di una targhetta indicante i
recapiti dell’amministratore non può ledere la privacy
del singolo condomino che pertanto, non avendovi
interesse, non è legittimato ad impugnare il
provvedimento comunale.
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