|
Cass. Civ.
13.06.2005 n. 12705
Condominio e disabili: una difficile convivenza
La causa relativa alla sentenza in oggetto poteva
costituire un’ottima occasione per la giurisprudenza di
legittimità di pronunciarsi e chiarire una volta per
tutte i limiti all’applicabilità della legge n. 13/89
(sull’abbattimento delle barriere architettoniche) in
relazione alle norme codicistiche sulla disciplina
condominiale.
Infatti, un primo spunto, si ricava dalla pronuncia
Cass. Civ. n. 14384/2004.
Il caso di specie vede il ricorrente, padre di due
ragazzi portatori di handicap, ricorrere in cassazione
contro le pronunce di merito che di fatto gli inibivano
l’installazione di un ascensore esterno al condominio.
L’occasione è andata perduta, per un banale errore della
difesa del ricorrente, la quale solo in sede di
legittimità, evidenziava essere il costruendo ascensore
addossato ad una parte di proprietà esclusiva e non
condominiale. Nei due precedenti gradi di giudizio,
infatti, la questione non era stata esposta ai giudici.
Di conseguenza la Suprema Corte si è dovuta limitare a
dichiarare inammissibile il ricorso che per la prima
volta in Cassazione, adduca la proprietà esclusiva e non
condominiale del bene del cui possesso si è discusso nei
precedenti gradi di giudizio.
Tuttavia la sentenza dà lo spunto per soffermarsi sulla
ancora non chiara convivenza delle norme della legge
13/89 – di tutela motoria per i diversamente abili - con
quelle del codice.
Occorre partire dall’art. 1120, 1° comma, c.c., il cui
concetto di “inservibilità” per gli altri condomini, è
stato interpretato dalla giurisprudenza come “sensibile
menomazione dell’utilità che il singolo condomino trae
dal bene”.
Pertanto, la barriera architettonica è destinata a
rimanere, ove il suo abbattimento comporti appunto solo
una sensibile menomazione all’utilità del bene per gli
altri condomini.
Nel caso di specie, ad esempio, l’installazione
dell’ascensore e relativa cabina all’esterno della
struttura condominiale, avrebbe comunque privato gli
altri condomini dell’uso di quel tratto di terreno –
condominiale parrebbe – su cui sarebbe venuta ad
insistere la nuova costruzione.
A onor del vero, tuttavia, l’argomentazione più forte
avanzata dai giudici di merito, non è stata tanto quella
relativa al divieto di innovazioni di cui al 1120, I
comma, c.c., quanto la violazione del disposto dell’art.
907 c.c. relativo alle distanze tra costruzioni.
L’invocato art. 3 l. n. 13/89, infatti, laddove prevede
una deroga a tale disciplina la pone solamente in caso
di opere che prevedano la costruzione o ristrutturazione
di interi edifici. Non ricorrendo detta fattispecie
astratta nel caso concreto, i giudici hanno
correttamente applicato il disposto dell’art. 907 c.c.,
vietando così l’installazione dell’ascensore per
violazione della normativa sulle distanze.
Al di là di ciò occorre sottolineare come la legge n.
13/89 disciplini in modo diverso il rispetto al divieto
di porre barriere architettoniche a seconda che si
tratti di nuove costruzioni o invece di edifici
preesistenti all’entrata in vigore della legge.
Nel primo caso infatti, il rispetto degli standard
costruttivi previsti nella legge è obbligatorio; nel
secondo invece si è solo previsto un incentivo
all’abbattimento delle barriere, tramite un abbassamento
del quorum assembleare necessario per deliberare quel
particolare tipo di innovazione: non più la maggioranza
prevista dall’art. 1120 c.c., bensì il quorum –
inferiore e quindi più facilmente raggiungibile – di cui
all’art. 1136, II e III comma, c.c.
Ciò è quanto disposto dall’art. 2 l. 13/89, il quale
dispone anche che “resta fermo quanto disposto dagli
artt. 1120, II comma e 1121, II comma, c.c.”.
Tutto ciò, insieme alla lettura estremamente rigida
della norma finora data dalla Cassazione (cfr Cass. n.
6109/2004), contribuisce a creare degli effetti
fortemente limitativi per la vita dei disabili in
condominio.
|