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Cass.Civ. 22.06.2005
n. 13371
Condominio minimo: è applicabile la disciplina
condominiale.
La
Corte ribadisce con questa pronuncia, l’applicabilità
della disciplina condominiale prevista dal codice – artt.
1117 e ss. – a qualsiasi tipo di condominio, così come
previsto dall’art. 1139 c.c. e quindi anche ai
cosiddetti condomini minimi, composti cioè da due sole
unità immobiliari.
Pertanto anche a quest’ultimi sarà applicabile ad
esempio la disciplina relativa alla ripartizione delle
spese. Resta invece esclusa la disciplina relativa al
funzionamento dell’assemblea condominiale; solo in
questo campo, per i condomini minimi valgono pertanto le
norme sulla comunione di cui agli art. 1104, 1105 e 1106
c.c. |