Cass. Civ. SS.UU. 9148/2008 Risolto il
contrasto giurisprudenziale sulla
solidarietà dei condomini
Preferita la tesi della parziarietà: ogni
condomino è responsabile solo pro-quota
La Suprema Corte
di Cassazione a
SS.UU. ha
pronunciato una
sentenza (8
aprile 2008, n.
9148) di grande
interesse atteso
che costituisce
un revirement in
materia di
condominio e
solidarietà fra
condomini.
La Cassazione ha
statuito che le
obbligazioni
contratte
dall’amministratore
di condominio
nell’interesse
di tutti i
condomini non
vedono la
solidarietà
passiva degli
stessi condomini
atteso che
ciascuno deve
rispondere solo
ed
esclusivamente
per la propria
quota.
Fino alla svolta
che si è avuta
con questa
sentenza la
Cassazione aveva
sempre ritenuto
che fra i
condomini vi
fosse
solidarietà e
che, pertanto,
ciascuno di essi
fosse tenuto per
l’intero salvo
il diritto di
regresso nei
confronti degli
altri condomini
insolventi (vedi
ex multis Cass.
civ.
n. 14593/2004
e
n. 17563/2005)
Ora invece la
Cassazione ha
affermato che la
previsione dell’art.
1123 c.c.,
che stabilisce
che ciascuno dei
condomini
risponde per le
spese necessarie
alla
conservazione e
al godimento
delle parti
comuni in misura
proporzionale
alla propria
quota, non
attiene
meramente ai
rapporti
interni, ma è
una norma
destinata anche
a disciplinare i
rapporti esterni
e dunque anche
quelli con i
creditori del
condominio
ritenendo
illogico
riservare
l’applicazione
della stessa
alla fase del
regresso e non
già a quella del
pagamento della
somma.
La disciplina da
applicare è,
pertanto, la
stessa che si
utilizza in tema
di ripartizione
dei debiti
ereditari tra
gli eredi ex
artt. 754 e 1295
c.c., ossia la
natura parziaria
e non solidale
dell’obbligazione.
La Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. ha pronunciato una sentenza (8 aprile 2008, n. 9148) di grande interesse atteso che costituisce un revirement in materia di condominio e solidarietà fra condomini.
La Cassazione ha statuito che le obbligazioni contratte dall’amministratore di condominio nell’interesse di tutti i condomini non vedono la solidarietà passiva degli stessi condomini atteso che ciascuno deve rispondere solo ed esclusivamente per la propria quota.
Fino alla svolta che si è avuta con questa sentenza la Cassazione aveva sempre ritenuto che fra i condomini vi fosse solidarietà e che, pertanto, ciascuno di essi fosse tenuto per l’intero salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri condomini insolventi (vedi ex multis Cass. civ. n. 14593/2004 e n. 17563/2005)
Ora invece la Cassazione ha affermato che la previsione dell’art. 1123 c.c., che stabilisce che ciascuno dei condomini risponde per le spese necessarie alla conservazione e al godimento delle parti comuni in misura proporzionale alla propria quota, non attiene meramente ai rapporti interni, ma è una norma destinata anche a disciplinare i rapporti esterni e dunque anche quelli con i creditori del condominio ritenendo illogico riservare l’applicazione della stessa alla fase del regresso e non già a quella del pagamento della somma.
La disciplina da applicare è, pertanto, la stessa che si utilizza in tema di ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi ex artt. 754 e 1295 c.c., ossia la natura parziaria e non solidale dell’obbligazione.
( Fonte Altalex, 29 aprile 2008. Nota di Maria Leone)
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