(AGI) - Roma, 23 giugno 2008 - Non sussiste
alcun contrasto di giurisprudenza tra le
sentenze della
Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile
n. 14813/08 e
Sezioni Unite n. 9148/08 -Contrariamente a
quanto evidenziato da alcuni organi di
stampa (Il Sole 24ore - Norme e Tributi)
Lo afferma una nota
dell'ufficio stampa della Cassazione,
secondo cui le fattispecie esaminate dalle
due sentenze sono diverse: la prima riguarda
la solidarietà passiva tra comproprietari di
un appartamento sito in un condominio,
solidarietà che sussiste; la seconda
riguarda la supposta solidarietà passiva tra
condominio e condomini per spese
condominiali, solidarietà che non sussiste,
in quanto i condomini rispondono sempre pro
quota.
In questo caso le Sezioni Unite hanno
affermato - continua la nota - che venendo
spesso la solidarietà ad essere la
"configurazione ex lege, nei rapporti
esterni, di una obbligazione intrinsecamente
parziale, in difetto di configurazione
normativa dell'obbligazione come solidale (e
nessuna norma di legge espressamente dispone
che il criterio della solidarietà si
applichi alle obbligazioni dei condomini) e,
contemporaneamente, in presenza di una
obbligazione comune, ma naturalisticamente,
divisibile (come lo e' una somma di denaro)
viene meno uno dei requisiti della
solidarietà e la struttura parziaria della
obbligazione prevale" (AGI)
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