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Parti comuni in condominio - Notizia 1
 
 
 

Cassazione 28.1.2005 n.1737
Il tetto del condominio non può essere trasformato in terrazza ad uso esclusivo.

Con la sentenza 1737/05 la Corte di cassazione ha stabilito che la sostituzione da parte del proprietario dell’ ultimo piano di un edificio condominiale del tetto con una diversa copertura (terrazza), che pur non eliminando la funzione originariamente svolta dal tetto valga a imprimere per le sue caratteristiche strutturali e per i suoi annessi anche una destinazione a uso esclusivo dell’autore dell’opera, costituisce alterazione della cosa comune – che è in tal modo sottratta al godimento collettivo e perciò non può considerarsi insita nel diritto di sopraelevazione spettante al proprietario dell’ultimo piano.
Nostro commento.
In giurisprudenza si rivengono due diversi indirizzi: il primo, negativo e ribadito dalla sentenza in commento (C. 4466/97; C.8777/94; C.3369/91); il secondo positivo espresso in C.144/68 e in C.146/93: “La realizzazione di una terrazza con mansarda o sottotetto, praticabile ad uso esclusivo del proprietario del piano adiacente in sostituzione del tetto preesistente, rientra tra le facoltà previste dall’art.1127 c.c.”.

 

 

 


 
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