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Cassazione 28.1.2005 n.1737
Il tetto del condominio non può essere trasformato in
terrazza ad uso esclusivo.
Con la sentenza 1737/05 la Corte di cassazione ha
stabilito che la sostituzione da parte del proprietario
dell’ ultimo piano di un edificio condominiale del tetto
con una diversa copertura (terrazza), che pur non
eliminando la funzione originariamente svolta dal tetto
valga a imprimere per le sue caratteristiche strutturali
e per i suoi annessi anche una destinazione a uso
esclusivo dell’autore dell’opera, costituisce
alterazione della cosa comune – che è in tal modo
sottratta al godimento collettivo e perciò non può
considerarsi insita nel diritto di sopraelevazione
spettante al proprietario dell’ultimo piano.
Nostro commento.
In giurisprudenza si rivengono due diversi indirizzi: il
primo, negativo e ribadito dalla sentenza in commento
(C. 4466/97; C.8777/94; C.3369/91); il secondo positivo
espresso in C.144/68 e in C.146/93: “La realizzazione di
una terrazza con mansarda o sottotetto, praticabile ad
uso esclusivo del proprietario del piano adiacente in
sostituzione del tetto preesistente, rientra tra le
facoltà previste dall’art.1127 c.c.”.
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