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Cass. Civ. 4 maggio 2005 n. 9206
La legittimazione passiva dell’amministratore per
cause riguardanti le parti comuni
La Suprema Corte ha cassato la sentenza del giudice del
merito che aveva ritenuto nulla la sentenza che
dichiarava non sussistere un diritto di servitù a favore
del condominio, atteso che non sarebbe stato rispettato
il principio del contraddittorio non essendo stati
evocati a giudizio tutti i condomini e non solo
l’amministratore, organo unitario che rappresenta il
condominio.
I Supremi giudici hanno così confermato la sussistenza
in capo all’amministratore della legittimazione passiva
in cause inerenti le parti comuni anche in dispute di
natura possessoria o negatoria servitutis come nel caso
di specie.
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