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Cassazione , sez.
II civile, sentenza 07.12.2006 n° 26226
La Corte di Cassazione ha sancito l'illegittimità della
delibera condominiale che consenta l'assegnazione dei
posti auto in base ai millesimi.
Nella fattispecie in esame, trattasi di garage
condominiale ad uso promiscuo, di dimensioni
insufficienti a contenere i 9 posti auto previsti.
La delibera impugnata e dichiarata illegittima prevedeva
pertanto l'attribuzione del posto auto in base ai
millesimi di proprietà.
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Pertanto, ove i posti macchina non siano equivalenti per comodità d’uso, il criterio da seguire, nel disaccordo delle parti, è quello indicato dall’articolo 1102 cod. civ, il quale,”con il porre il limite del “pari uso”, impedisce che “alcuni comproprietari facciano un uso della cosa comune, dal punto di vista qualitativo, diverso rispetto agli altri”.
Il criterio da seguire è pertanto quello della turnazione dei posti auto.