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News in primo piano - Notizia 004


28.08.2006
Legge 04.08.2006, n. 248

La manovra fiscale d'estate per gli amministratori

Con la conversione nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (G.U. 11 agosto 2006, n. 186 – Supplemento n.183/L) le disposizioni della cosiddetta manovra-bis (D.L. n. 223/2006) sono operanti con l’obiettivo del rilancio economico e sociale, nonché con gli interventi di contrasto all’evasione fiscale. Con i chiarimenti della circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 4 agosto 2006, evidenziamo i nuovi adempimenti che interessano gli amministratori di condominio.

- le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia spettano a condizione che nelle fatture emesse dal 4 luglio 2006 sia evidenziato il costo della mano d’opera separatamente dal costo dei materiali impiegati;
- dal 1° ottobre 2006 fino al 31 dicembre 2006 (salvo successive proroghe) è applicabile l’Iva agevolata 10% sugli interventi di ristrutturazione edilizia (manutenzioni ordinarie e straordinarie);
- sugli interventi fatturati dal 1° ottobre 2006 (fino al 31/12/2006 salvo nuove proroghe) viene ripristinata la detrazione IRPEF 36% in luogo del 41% ed il limite massimo di detrazione (48.000 euro) viene riferito all’immobile e quindi suddiviso a favore degli eventuali comproprietari;

- incassi e pagamenti relativi alla gestione condominiale devono essere effettuati utilizzando strumenti finanziari che possano fornire la documentazione dei movimenti effettuati ed in particolare conti bancari o postali (assegni non trasferibili e bonifici). Fino al 30 giugno 2007 il limite per l’utilizzo dei contanti è mille euro, fino al 30 giugno 2008 euro 500, riducendosi poi a cento euro. I conti correnti potranno essere utilizzati anche per operazioni riferibili alla sfera familiare o extra professionale;
 
- per quanto riguarda le disposizioni dirette ad incrementare il livello di adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assistenziali degli appaltatori e subappaltatori (con relative sanzioni), sono esclusi i committenti non esercenti attività commerciale, ma rimane fermo l’obbligo solidale del committente-condominio con l’appaltatore (legge Biagi art. 29.2), entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori, dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali relativi. L’amministratore dovrà quindi richiedere all’appaltatore copia del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) escludendo in contratto la possibilità del subappalto;
 
- a decorrere dal 1° ottobre 2006 i soggetti titolari di partita IVA debbono utilizzare modalità di pagamento telematiche per le imposte (IVA, IRPEF e imposte sostitutive) e contributi previdenziali ed assistenziali. I versamenti effettuati dall’amministratore quale rappresentante legale del condominio (titolare di codice fiscale) non sono compresi in tale procedura (contributi INPS-INAIL e ritenute IRPEF alla fonte);

- sono state modificate le scadenze per le varie dichiarazioni e certificazioni, ma nel 2007 sarà operante soltanto quella del 16 giugno per il versamento a saldo dichiarazioni dei redditi ed IRAP, la presentazione dell’UNICO ad uffici postali e banche il 30 giugno (in via telematica il 31 luglio), la presentazione del 730 al CAF il 31 maggio, il pagamento ICI (16 giugno e 16 dicembre).
Soltanto dal 2008 la consegna del CUD dovrà essere effettuata entro il 28 febbraio e la presentazione del Mod. 770 anticipata al 31 marzo.

 

 


 
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