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Notizia 004 |
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28.08.2006
Legge 04.08.2006, n. 248
La manovra fiscale d'estate per gli
amministratori
Con la conversione nella legge 4 agosto
2006, n. 248 (G.U. 11 agosto 2006, n. 186 –
Supplemento n.183/L) le disposizioni della
cosiddetta manovra-bis (D.L. n. 223/2006)
sono operanti con l’obiettivo del rilancio
economico e sociale, nonché con gli
interventi di contrasto all’evasione
fiscale. Con i chiarimenti della circolare
Agenzia delle Entrate n. 28/E del 4 agosto
2006, evidenziamo i nuovi adempimenti che
interessano gli amministratori di
condominio.
- le detrazioni fiscali per gli interventi
di ristrutturazione edilizia spettano a
condizione che nelle fatture emesse dal 4
luglio 2006 sia evidenziato il costo della
mano d’opera separatamente dal costo dei
materiali impiegati;
- dal 1° ottobre 2006 fino al 31 dicembre
2006 (salvo successive proroghe) è
applicabile l’Iva agevolata 10% sugli
interventi di ristrutturazione edilizia
(manutenzioni ordinarie e straordinarie);
- sugli interventi fatturati dal 1° ottobre
2006 (fino al 31/12/2006 salvo nuove
proroghe) viene ripristinata la detrazione
IRPEF 36% in luogo del 41% ed il limite
massimo di detrazione (48.000 euro) viene
riferito all’immobile e quindi suddiviso a
favore degli eventuali comproprietari;
- incassi e pagamenti relativi alla gestione
condominiale devono essere effettuati
utilizzando strumenti finanziari che possano
fornire la documentazione dei movimenti
effettuati ed in particolare conti bancari o
postali (assegni non trasferibili e
bonifici). Fino al 30 giugno 2007 il limite
per l’utilizzo dei contanti è mille euro,
fino al 30 giugno 2008 euro 500, riducendosi
poi a cento euro. I conti correnti potranno
essere utilizzati anche per operazioni
riferibili alla sfera familiare o extra
professionale;
- per quanto riguarda le disposizioni
dirette ad incrementare il livello di
adempimento degli obblighi fiscali,
previdenziali ed assistenziali degli
appaltatori e subappaltatori (con relative
sanzioni), sono esclusi i committenti non
esercenti attività commerciale, ma rimane
fermo l’obbligo solidale del
committente-condominio con l’appaltatore
(legge Biagi art. 29.2), entro il limite di
un anno dalla cessazione dell’appalto, per
la corresponsione dei trattamenti
retributivi ai lavoratori, dei contributi
previdenziali e delle ritenute fiscali
relativi. L’amministratore dovrà quindi
richiedere all’appaltatore copia del DURC
(Documento Unico di Regolarità Contributiva)
escludendo in contratto la possibilità del
subappalto;
- a decorrere dal 1° ottobre 2006 i soggetti
titolari di partita IVA debbono utilizzare
modalità di pagamento telematiche per le
imposte (IVA, IRPEF e imposte sostitutive) e
contributi previdenziali ed assistenziali. I
versamenti effettuati dall’amministratore
quale rappresentante legale del condominio
(titolare di codice fiscale) non sono
compresi in tale procedura (contributi
INPS-INAIL e ritenute IRPEF alla fonte);
- sono state modificate le scadenze per le
varie dichiarazioni e certificazioni, ma nel
2007 sarà operante soltanto quella del 16
giugno per il versamento a saldo
dichiarazioni dei redditi ed IRAP, la
presentazione dell’UNICO ad uffici postali e
banche il 30 giugno (in via telematica il 31
luglio), la presentazione del 730 al CAF il
31 maggio, il pagamento ICI (16 giugno e 16
dicembre).
Soltanto dal 2008 la consegna del CUD dovrà
essere effettuata entro il 28 febbraio e la
presentazione del Mod. 770 anticipata al 31
marzo.
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