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Notizia 012 |
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Risoluzione 99/E del 15.05.2007 Agenzia
delle Entrate sulla ritenuta al 4%
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Download Risoluzione 99/E Agenzia
delle Entrate 15.05.2007 |
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OGGETTO: Quesito sulla L. n. 296 del 2006,
art. 1 comma 43 – Ritenuta d’acconto sui
compensi erogati a società per l’attività di
amministratore di condominio.
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QUESITO |
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Con nota del 13 febbraio 2007 Alfa ha posto alla
scrivente un quesito concernente l’applicazione della
ritenuta d’acconto operata sui corrispettivi erogati dal
condominio a società di persone o di capitali, nominate
amministratori con rappresentanza del condominio
medesimo ai sensi dell’articolo 1131 del codice civile.
L’istante ha chiesto inoltre di sapere –nel caso in cui
si ritenesse sussistente l’obbligo di effettuare la
predetta ritenuta– se l’aliquota da applicare sia il 4
per cento oppure il 20 per cento. |
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE |
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L’interpellante ritiene che, nelle ipotesi in cui
l’attività di amministrazione del condominio sia svolta
da una società, quest’ultima operi in base a un mandato
con rappresentanza, non riconducibile al contratto
d’appalto o all’attività professionale svolta da una
persona fisica. Ne consegue che i compensi erogati alla
società-amministratore di condominio non sono soggetti
ad alcuna ritenuta. |
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PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE |
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Si premette che l’Agenzia delle entrate con
circolare n. 7 del 2007 (par. 2) ha già
specificato che l’incarico di amministratore
di condominio può essere assunto
indifferentemente da “persona fisica,
società di persone, di capitali, etc.”,
recependo, per queste ultime, l’indirizzo
formulato dalla Corte di Cassazione, in base
al quale “anche una persona giuridica può
essere nominata amministratore del
condominio negli edifici, posto che il
rapporto di mandato istituito nei confronti
delle persone suddette, quanto
all’adempimento delle obbligazioni ed alla
relativa imputazione della responsabilità,
può essere caratterizzato dagli stessi
indici di affidabilità, che contrassegnano
il mandato conferito ad una persona fisica”
(Cass. Civ., sez. II, 24 ottobre 2006, n.
22840).
In merito all’applicazione della ritenuta
d’acconto ai compensi spettanti
all’amministratore di condominio, nelle
ipotesi in cui il predetto incarico sia
assunto da una società, si evidenzia che
l’articolo 25, primo comma, del DPR n. 600
del 1973, dopo aver stabilito -nel secondo
periodo- che la ritenuta d’acconto del 20
per cento prevista per i redditi di lavoro
autonomo deve essere operata dal condominio
in qualità di sostituto d’imposta “anche sui
compensi percepiti dall’amministratore di
condominio”, precisa -nell’ultimo periodo-
che “La ritenuta non deve essere operata per
le prestazioni effettuate nell’esercizio di
imprese.”
La ritenuta in esame pertanto non deve
essere operata sui compensi spettanti alle
società di persone commerciali e alle
società di capitali per l’attività di
amministratore di condominio, atteso che i
redditi conseguiti dalle predette società
sono considerati redditi di impresa da
qualsiasi fonte provengano, in applicazione
rispettivamente dell’articolo 6, comma 3 e
dell’articolo 81, comma 1, del TUIR.
La ritenuta di cui all’articolo 25 del DPR
n. 600 del 1973 deve, invece, applicarsi
nell’ipotesi in cui il compenso sia
corrisposto ad una società tra
professionisti di cui al decreto legislativo
n. 96 del 2001, i cui redditi –come chiarito
con risoluzione n. 118/E del 2002–
costituiscono redditi di lavoro autonomo ai
sensi dell’articolo 53 del TUIR.
In merito alla prospettata applicazione
della ritenuta d’acconto del 4 per cento
prevista dall’articolo 25-ter, comma 1, del
DPR n. 600 del 1973 alla fattispecie in
esame, si osserva che essa deve essere
esclusa in ragione della riconducibilità
all’istituto del mandato (cfr. Cass. Civ.
citata) del rapporto intercorrente tra il
condominio ed il suo amministratore (sia
esso persona fisica o persona giuridica); si
ribadisce infatti che l’applicazione della
ritenuta di cui al citato articolo 25-ter
presuppone l’erogazione da parte del
condominio di corrispettivi dovuti in
dipendenza di contratti d’opera e di
appalto. |
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