Art. 35 Legge 133/2008
Art. 35.
Semplificazione della disciplina per l'installazione
degli impianti all'interno degli edifici
1. Entro il 31 dicembre 2008
il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o
pił decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in
materia di attivitą di installazione degli impianti
all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di
adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso
privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di
verifiche di impianti di cui alla lettera a)
con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori
degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina
sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi
stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a)
e b) .
2. L'articolo 13 del regolamento
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, e' abrogato.
2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4
dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
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