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Cassazione 17.2.2005 n.3264.
Le spese di manutenzione dell’ ascensore sono
suddivise secondo il disposto dell’art. 1124 c.c. (50%
in base ai millesimi e 50% in base all’altezza del piano
dal suolo).
La Corte di cassazione con la sentenza 3264/05 ritorna
sul problema della ripartizione delle spese di
manutenzione dell’ ascensore ritenendo applicabile l’art.1124
c.c. dettato dal codice civile per la ripartizione delle
spese di manutenzione e ricostruzione delle scale.
Nel solco della sua precedente giurisprudenza (C.5975/2004;
C.2833/99), la Corte di legittimità ha deciso che quanto
stabilito dall’ art.1124 c.c. per la ripartizione delle
spese relative alle scale è applicabile in via
analogica, in virtù della medesima ratio, all’
ascensore.
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