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LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI CORTILI E VIALI D’ACCESSO
CONDOMINIALI SOVRASTANTI A LOCALI DI PROPRIETA’
ESCLUSIVA.
(Cassazione, sez. II, 14 settembre 2005 n. 18194)
Per la Corte di cassazione le spese di manutenzione
di una struttura condominiale (cortile-viali d’accesso)
che funge anche da copertura di locali interrati (come
magazzini, box ecc.) vanno suddivise in base all’art.
1125 c.c. e cioè in parti uguali dai proprietari delle
due strutture, restando a carico del proprietario del
piano superiore la copertura del pavimento e a carico
del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la
tinta e la decorazione del soffitto.
La sentenza non è di semplice interpretazione e,
oltretutto, gli stessi giudici di legittimità hanno
verificato la mancanza di qualsiasi precedente nonché la
impossibilità di applicazione dell’art. 1126 c.c.
dettato in materia di ripartizione delle spese per i
lastrici solari.
Per comprendere i principi è necessario conoscere il
caso specifico. La questione riguardava la ripartizione
della spesa di riparazione del manto di copertura del
viale di accesso all’edificio condominiale da cui
provenivano infiltrazioni d’ acqua in un magazzino
sottostante.
Le spese riguardavano: la posa di una nuova guaina
impermeabilizzante e una nuova pavimentazione.
Per la Suprema Corte non si può applicare l’art. 1126
c.c. dettato per i lastrici solari di uso esclusivo
poiché la norma riguarda l’uso particolare di quella
struttura la cui funzione principale, però, è quella di
copertura dell’edificio.
La situazione nel caso esaminato è diversa poiché la
funzione del viale d’accesso ma, più in generale di un
cortile, è quella di consentire l’accesso all’edificio
condominiale; quindi si ha una utilizzazione conforme
alla destinazione tipica della parte comune. La prima
funzione è il transito, in secondo luogo anche la
copertura dei locali sottostanti (per il lastrici solari
è esattamente l’opposto).
Dalla funzione si comprende che la maggior usura del
viale d’accesso o cortile è proprio il transito cosicché
va applicato analogicamente l’art. 1125 ritenendosi
illogica l’applicazione dell’art. 1126, cioè che:
- sia accollata la spesa dei 2/3 ai proprietari dei
locali sottostanti;
- sia accollata l’intera spesa di riparazione della
pavimentazione e impermeabilizzazione a carico di tutti
i condomini.
La ripartizione in base all’art. 1125 deve essere la
seguente:
- pavimentazione (copertura del pavimento art. 1125 c.c.)
a carico di tutti i condomini e suddivisa per i
millesimi di proprietà;
- intonaco, tinta e decorazioni a carico del condominio
proprietario dei locali sottostanti;
- il resto delle spese 50% a carico di tutti i condomini
e 50% a carico del proprietario dei locali sottostanti.
Naturalmente la suddivisione tra i condomini è a
millesimi di proprietà ex art. 1123 I comma c.c.
Non si rinvengono altri specifici precedenti.
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