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Approvato a Chianciano (SI) il
20 Maggio 2006
TITOLO I
COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI E FINALITA’
Art. 1 – COSTITUZIONE – SEDE
E’ costituita l’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e
Immobiliari con sigla ANACI.
L’ANACI è una libera associazione professionale di categoria senza
scopo di lucro.
La sede legale è in Roma.
Art. 2 – SCOPI
Scopi dell’associazione sono:
riunire ed organizzare tutti coloro che esercitano a carattere
continuativo e professionale l’attività di amministratore di beni
immobili;
perseguire il riconoscimento giuridico della professione e
conseguentemente certificare la professione dei propri iscritti
secondo le leggi nazionale e regionali vigenti;
favorire e coordinare tutte le iniziative inerenti la professione
nei campi culturale, previdenziale; assistenziale e assicurativo,
conformemente ai principi delle direttive UE;
offrirsi come principale punto di riferimento del potere legislativo
e di quello esecutivo;
istituire corsi per l’avviamento alla professione;
favorire e coordinare le iniziative finalizzate al continuo
aggiornamento professionale;
promuovere all’esterno l’immagine degli amministratori condominiali
e immobiliari.
TITOLO II
ASSOCIATI DIRITTI E DOVERI
Art. 3 – ASSOCIATI
Gli associati si distinguono in:
Soci fondatori
Soci ordinari
Soci onorari
L’iscrizione dei soci ordinari all’associazione si ottiene con il
possesso dei seguenti requisiti:
essere maggiorenni;
essere cittadini italiani o di un altro Stato della U. E. purché
residenti stabilmente in Italia;
godere dei diritti civili e non aver riportato condanne per reati
contro il patrimonio;
aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore;
aver sostenuto con esito positivo un esame di idoneità;
essere in possesso della partita IVA;
Gli associati devono perseguire il proprio costante aggiornamento
professionale.
Hanno l’obbligo di applicare ai dipendenti dello studio che
esplicano attività correlata all’amministrazione di immobili, il
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato
dall’associazione.
Le modalità di iscrizione di organismi appositamente costituiti per
l’amministrazione di condomini ed immobili sono inserite nel
Regolamento di attuazione, nel quale è prevista anche l’istituzione
di elenchi speciali di associati.
Art. 4 – QUOTA DI ISCRIZIONE - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
La quota di iscrizione e il contributo associativo annuale, nelle
misure stabilite dal Consiglio nazionale, dai Consigli regionali e
da quelli provinciali entro il 31 dicembre dell’anno precedente,
devono essere corrisposti alla Tesoreria provinciale all’atto
dell’iscrizione.
Negli anni successivi il contributo associativo deve essere versato
entro il mese di marzo.
Art. 5 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO.
La qualità di associato si perde nei seguenti casi:
perdita anche di uno solo dei requisiti indicati all’art. 3;
morosità nel pagamento dei contributi associativi;
espulsione;
dimissioni;
decesso;
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE E CARICHE ASSOCIATIVE
Art. 6 – ORGANIZZAZIONE
L’associazione è organizzata in tre livelli:
Nazionale;
Regionale;
Provinciale.
Art. 7 – CARICHE ASSOCIATIVE: DURATA E VOTAZIONI
Le cariche associative hanno la durata di quattro anni.
Le cariche a livello provinciale e regionale vanno rinnovate
comunque e sempre prima della convocazione del Congresso ordinario.
Nel caso di subentro prima del compimento del quadriennio, la nuova
nomina decade comunque alla sua scadenza naturale prima del
Congresso ordinario.
Qualora successivamente alle elezioni degli organismi collegiali
venga raggiunto un numero di iscritti che faccia scattare il quorum
per l’elezione di ulteriori componenti elettivi dello stesso
organismo, spetta al competente organismo collegiale la nuova nomina
cosi pure nel caso di decadenza per decesso, dimissioni o
espulsione.
Le votazioni per la elezione di tutte cariche devono essere
effettuate a scrutinio segreto o per unanime acclamazione.
Ogni avente diritto al voto potrà esprimere una sola preferenza,
salvo i casi diversamente previsti dal presente statuto.
In caso di commissariamento di una sede provinciale o regionale
decadono automaticamente tutte le cariche provinciali o regionali
con l’esclusione di quelle di consigliere nazionale eletto.
Le sedi commissariate non avranno alcuna rappresentanza in ambito
nazionale e/o regionale se non attraverso i consiglieri nazionali
eletti.
Ogni Presidente, Segretario e Tesoriere di eventuali sedi
commissariate ha l’obbligo di consegnare al rispettivo commissario
l’intera documentazione della sede entro dieci giorni dal suo
insediamento.
La mancata consegna può essere motivo di espulsione
dall’Associazione
La delega di rappresentanza può essere conferita ad altro associato,
preferibilmente della propria provincia o della propria regione.
Ciascun associato può essere portatore al massimo di tre deleghe,
nel caso di Provinciali con oltre 400 associati le deleghe di
ciascun associato possono essere cinque.
Art. 8 - COMPENSI AI DIRIGENTI E RIMBORSI SPESE
Le cariche associative sono normalmente gratuite.
E’ ammesso compenso solo se previsto in via preventiva nei bilanci
annuali.
Viene esclusa ogni determinazione di compenso a posteriori.
E’ previsto il rimborso delle spese sostenute.
Art. 9 – CARICHE ASSOCIATIVE: INCOMPATIBILITA’
I Presidenti, i Vicepresidenti, i Segretari e i Tesorieri sia a
livello nazionale, che regionale e provinciale non possono ricoprire
cariche analoghe nelle organizzazioni della proprietà o degli
inquilini.
Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere Nazionale non possono
ricoprire altra carica nell’associazione.
La carica di Presidente regionale e quella di Presidente provinciale
sono tra loro incompatibili.
I componenti del Collegio nazionale dei probiviri non possono
ricoprire nessuna altra carica nell’associazione.
Art. 10 – CARICHE ASSOCIATIVE: DIMISSIONI - ESPULSIONE - REVOCA –
DECESSO
Le dimissioni dalle cariche si intendono irrevocabili ed efficaci
dalla data del loro ricevimento.
Qualora trattasi del presidente nazionale, i componenti di giunta,
eletti dal Consiglio, decadono dalle rispettive cariche.
Per coloro che ricoprono la carica di presidente, il rispettivo
vicario dovrà provvedere entro trenta giorni agli atti necessari per
la nuova nomina.
L’eventuale sostituto del tesoriere nazionale e del segretario
nazionale deve essere eletto dal Consiglio nazionale entro trenta
giorni.
Per coloro che ricoprono altre cariche i presidenti degli organismi
collegiali di appartenenza dovranno attivarsi entro trenta giorni
per le nuove nomine.
Art. 11 – ORGANIZZAZIONE NAZIONALE
Fanno parte dell’organizzazione nazionale:
Congresso;
Consiglio;
Presidente;
Vice Presidente vicario
Sei Vice Presidenti;
Segretario;
Tesoriere;
Giunta;
Consiglio dei Presidenti regionali;
Collegio nazionale dei probiviri;
Collegio nazionale dei revisori dei conti
Art. 12 – ORGANIZZAZIONE DELLE SEDI REGIONALI
Fanno parte dell’organizzazione delle Sedi regionali:
Consiglio;
Presidente;
Vice Presidente;
Segretario;
Tesoriere;
Giunta;
Collegio regionale dei probiviri;
Collegio regionale dei revisori dei conti.
Art. 13 - ORGANIZZAZIONE DELLE SEDI PROVINCIALI
Fanno parte dell’organizzazione delle Sedi provinciali:
Assemblea;
Consiglio;
Presidente;
Vice Presidente;
Segretario;
Tesoriere;
Giunta;
Collegio provinciale dei revisori dei conti;
Commissione di conciliazione e disciplina.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE A LIVELLO NAZIONALE
Art. 14 – CONGRESSO: COMPOSIZIONE
Il Congresso ordinario è composto da:
a) Soci fondatori se iscritti;
b) Presidenti nazionali onorari;
c) Ex Presidenti nazionali se iscritti;
d) Consiglieri nazionali eletti dai Consigli regionali;
e) Consiglieri Nazionali a vita;
f) Presidenti regionali;
g) Presidenti provinciali;
h) Delegati eletti nelle rispettive Assemblee provinciali.
La qualità di delegato ha validità per l’intero quadriennio.
Ogni associato ha diritto di partecipare al Congresso, di prendere
la parola, ma non ha il diritto di voto, se non delegato.
Il Congresso straordinario è composto inoltre da:
i) Presidente nazionale;
l) Vice Presidente vicario;
m) Sei vice presidenti;
n) Segretario nazionale;
o) Tesoriere nazionale;
p) Componenti eletti di Giunta;
q) Direttore responsabile della rivista con diritto di voto se
iscritto;
r) Direttore del Centro studi nazionale con diritto di voto se
iscritto.
Art. 15– CONGRESSO: CONVOCAZIONE
Il Congresso viene tenuto in via ordinaria una volta ogni quattro
anni ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio nazionale
con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti o il Presidente
nazionale, ne ravvisino l’opportunità o un sesto degli associati ne
faccia motivata richiesta.
Art. 16 – CONGRESSO: COSTITUZIONE
Il Congresso è valido quando siano presenti o rappresentati per
delega almeno la metà dei componenti aventi diritto.
Il Presidente nazionale presiede i lavori per la nomina delle
cariche congressuali:
Presidente, due vice Presidenti, Segretario e almeno sei scrutatori.
Il Presidente del Congresso dichiara i quorum richiesti dal vigente
Statuto per ciascuno degli argomenti inseriti all’ordine del giorno.
Coloro che intervengono al Congresso dopo la chiusura della verifica
poteri non hanno diritto di partecipare alle votazioni.
Art. 17 – CONGRESSO: SVOLGIMENTO DEI LAVORI - VOTAZIONI
Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della
maggioranza assoluta degli intervenuti.
Le modifiche dello Statuto sono approvate con la presenza di almeno
due terzi degli aventi diritto a partecipare al Congresso ed il voto
favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti, mentre lo
scioglimento dell’associazione è deliberato con la presenza di
almeno quattro quinti degli aventi diritto e il voto favorevole di
almeno i due terzi degli intervenuti.
I quorum dichiarati all’inizio dal Presidente restano fissi per
tutta la durata del Congresso.
Ogni congressista, avente diritto al voto, può essere portatore di
tre deleghe.
Art. 18 – CONGRESSO: ATTRIBUZIONI
Il Congresso stabilisce l’indirizzo dell’associazione e la politica
associativa.
Elegge tra i soci e revoca:
il Presidente;
il Segretario, su una rosa di tre nomi indicati dal Presidente
eletto;
il Tesoriere;
i componenti del Collegio nazionale dei probiviri, con il limite di
due preferenze.
i componenti del Collegio dei revisori dei conti, con il limite di
due preferenze.
Art. 19 – CONSIGLIO NAZIONALE: COMPOSIZIONE
Il Consiglio nazionale è composto da:
a) Presidente nazionale;
b) Vice Presidente vicario;
c) Sei vice Presidenti;
d) Segretario nazionale;
e) Tesoriere nazionale;
f) Componenti della Giunta eletti;
g) Presidenti regionali;
h) Presidenti provinciali;
i) Consiglieri eletti dai Consigli regionali;
j) Soci Fondatori se iscritti;
k) Consiglieri Nazionali a vita se iscritti;
l) Presidenti nazionali onorari;
m) Ex Presidenti se iscritti;
n) Direttore responsabile della rivista nazionale con diritto di
voto, se iscritto;
o) Direttore del Centro studi nazionale con diritto di voto se
iscritto;
Art. 20 – CONSIGLIO NAZIONALE: ATTRIBUZIONI
Spetta al Consiglio nazionale:
dettare disposizioni per l’attuazione degli indirizzi politici
dell’associazione;
approvare e modificare il Regolamento di attuazione dello Statuto;
nominare e revocare i vice Presidenti ed i dieci membri di Giunta;
nominare e revocare il Direttore del centro studi;
approvare il bilancio preventivo, quello consuntivo e le relazioni
allegate;
Ha facoltà inoltre di:
approvare la costituzione di struttura esterna, organizzata anche in
forma societaria idonea a sviluppare le attività economiche e
commerciali esaminandone annualmente i bilanci e l’andamento
economico;
Nominare il rappresentante nazionale del Gruppo giovani;
Art. 21 – CONSIGLIO NAZIONALE: VOTAZIONI - DECADENZA
Per la validità della riunone di Consiglio occorre la presenza della
maggioranza degli aventi diritto. Per le votazioni è richiesta la
maggioranza degli intervenuti, salvi i quorum previsti per
particolari argomenti.
Il Presidente della riunone stabilisce le modalità di ogni
votazione: palese o segreta.
Sono ammesse le nomine per acclamazione.
Per la elezione dei componenti la Giunta proposti dal presidente,
possono essere espresse massimo tre preferenze.
I Consiglieri nazionali che per quattro volte nel quadriennio non
siano stati presenti di persona alle riunoni di Consiglio decadono
automaticamente dalla carica.
Art. 22 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI NAZIONALI
Il Presidente nazionale ha la rappresentanza dell’associazione, ne
firma gli atti ed adempie a tutte le funzioni che gli vengono
demandate dalla Giunta nazionale e dal Consiglio nazionale.
Ha facoltà di conferire incarichi specifici o deleghe particolari
sia ad associati che a terzi.
Qualora detti incarichi prevedano compensi dovranno essere
sottoposti all’approvazione dalla Giunta.
In caso di impedimenti o dimissioni è sostituito dal vice Presidente
vicario.
Propone al Consiglio nazionale:
numero tre Consiglieri nazionali per la nomina del vice Presidente
nazionale vicario;
numero dodici Consiglieri nazionali per la nomina di sei vice
Presidenti nazionali;
venti Consiglieri nazionali per la nomina di dieci membri della
Giunta.
Presiede il Consiglio nazionale, anche mediante apposita delega ad
uno dei vice Presidenti.
Provvede alla sospensione o alla espulsione degli associati su
proposta del Collegio nazionale dei probiviri o per altri gravi
motivi.
Può commissariare le sedi periferiche relazionando alla prima
riunone di Giunta.
Può nominare nel corso dei suo mandato due Consiglieri Nazionali a
vita tra i soci che hanno contribuito in maniera fattiva alla
crescita dell’Associazione, affermandone e divulgandone i principi
ispiratori. I soci nominati avranno gli stessi diritti e doveri dei
soci ordinari e dei Consiglieri Nazionali eletti o di diritto.
I vice Presidenti nazionali, su disposizione del Presidente
nazionale, rappresentano l’associazione nazionale sul territorio,
coordinano i Presidenti regionali di competenza nel perseguire
l’indirizzo dell’associazione e la politica associativa stabilita
dal Congresso.
Art. 23 – PRESIDENTI NAZIONALI ONORARI
Vengono nominati dal Congresso per acclamazione.
La qualifica è vitalizia salve le decadenze previste anche per gli
associati.
Sono esentati dal versamento della quota associativa ed hanno
diritto di voto negli organismi dove è prevista la loro presenza.
Art. 24 – SEGRETARIO NAZIONALE
Attua le direttive del Presidente Nazionale in esecuzione
dell’indirizzo associativo stabilito dal Congresso, cura la parte
organizzativa dell’Associazione, coadiuva il Tesoriere nel
predisporre il bilancio preventivo e consuntivo.
Le mansioni del Segretario vengono demandate al Regolamento di
Attuazione.
Art. 25 – TESORIERE NAZIONALE
Cura la gestione finanziaria, presenta i bilanci preventivo e
consuntivo ai Revisori dei conti e li sottopone poi al Consiglio
nazionale entro i tempi rispettivamente previsti dal Regolamento
d’attuazione.
Art. 26 – GIUNTA NAZIONALE
La Giunta rappresenta il potere esecutivo dell’associazione.
Nomina e revoca:
Direttore responsabile della rivista;
Coordinatore dei rapporti con le associazioni e le istituzioni
estere.
E’ composta da:
Presidente, che la presiede;
Vice Presidente vicario;
Segretario nazionale;
Sei vice Presidenti nazionali;
Tesoriere nazionale;
Dieci membri nominati dal Consiglio nazionale;
Quattro membri nominati dal Consiglio dei Presidenti regionali.
Le riunoni di Giunta sono valide quando interviene almeno la metà
degli eventi diritto.
Le delibere sono assunte dalla maggioranza degli intervenuti.
Art. 27 – CONSIGLIO DEI PRESIDENTI REGIONALI
Ha funzione consultiva e propositiva per gli organi
dell’associazione.
E’ presieduto dal Presidente nazionale o da un suo delegato.
Si costituisce con la presenza della maggioranza degli eventi
diritto.
Nomina e revoca quattro componenti della Giunta nazionale con
votazione uninominale.
Sono valide le deliberazioni assunte dalla maggioranza dei
Presidenti regionali intervenuti.
ART. 28 – COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI
PROBIVIRI.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri giudica in grado di appello dei
provvedimenti dei Collegi Regionali dei Probiviri impugnati ed in
grado unico delle violazioni di cui all’art. 53, I comma, dello
Statuto commesse dagli Associati che rivestano le cariche di cui
all’art. 53, 4° comma, dello Statuto. In tale ultimo caso le denunce
di infrazione sono inoltrate tramite il Segretario Nazionale, che le
comunica nei tempi ed alle persone di cui al comma successivo.
Interpreta lo Statuto, il Regolamento di Attuazione ed il Codice
Deontologico su istanza del Presidente Nazionale, dei Presidenti
Regionali o Provinciali. Le istanze di interpretazione sono
inoltrate tramite il Segretario Nazionale, che le comunica a tutti i
componenti del Collegio Nazionale nonché al Presidente Nazionale
entro dieci giorni dal ricevimento.
E’ composto da sette membri nominati dal Congresso Nazionale di cui
almeno quattro devono essere associati e le sue decisioni vengono
assunte a maggioranza.
Il giudizio di appello è reso in composizione collegiale di tre
membri, di cui almeno uno associato, designati per ciascun
provvedimento dal Presidente.
Il giudizio in grado unico e la funzione interpretativa vengono
esercitati da Collegi di cinque membri, di cui almeno due associati,
designati di volta in volta dal Presidente.
Le decisioni del Collegio devono essere immediatamente trasmesse al
Presidente Nazionale ed al Segretario Nazionale, che ne devono
curare l’esecuzione o l’attuazione.
Art. 29 – COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
E’ formato da cinque componenti, fra i quali viene eletto il
Presidente e le sue decisioni vengono assunte a maggioranza e con la
presenza di almeno tre componenti.
Art. 30 – CENTRO STUDI NAZIONALE
E’ l’organismo che coordina le attività culturali e scientifiche
dell’associazione.
Definisce i programmi dei corsi che dovranno essere armonizzati su
tutto il territorio nazionale sia per durata che per contenuti
E’ composto dal Direttore e dal comitato scientifico, i quali si
avvalgono della collaborazione dei centri studi locali ma possono
anche rivolgersi a personalità esterne.
Art. 31 – RIVISTA NAZIONALE
E’ l’organo ufficiale di informazione dell’associazione e deve
curarne la promozione dell’immagine e la diffusione delle attività
del Centro studi.
Il Presidente nazionale ne è il Direttore editoriale.
Il Direttore responsabile nomina e revoca il Comitato di redazione.
TITOLO V
ORGANIZZAZIONE A LIVELLO REGIONALE
Art. 32 – SEDI REGIONALI
Coordinano e promuovono le attività dell’associazione nell’ambito
regionale.
Perseguono l’attuazione degli indirizzi della politica associativa
dettati dal Congresso nazionale e si attengono alle direttive
impartite dal Presidente nazionale.
Art. 33 – CONSIGLIO REGIONALE: COMPOSIZIONE - COSTITUZIONE -
VOTAZIONI
E’ formato dai Presidenti provinciali, da un Consigliere ogni 50
iscritti o frazioni superiori a 20 per ogni provincia.
Potranno essere nominati non più di cinque delegati per provincia.
Debbono essere convocati pure i Consiglieri nazionali della regione
eletti che potranno parteciparvi, senza diritto di voto.
Per la validità delle sue riunoni è richiesta la presenza della metà
più uno degli aventi diritto.
Le sue deliberazioni sono approvate con la maggioranza assoluta
degli intervenuti.
Il Consiglio deve essere riunito almeno due volte all’anno.
I consiglieri regionali che per quattro volte nel quadriennio non
siano stati presenti di persona alle riunoni del consiglio, decadono
automaticamente dalla carica.
Art. 34 – CONSIGLIO REGIONALE: ATTRIBUZIONI
Spetta al Consiglio regionale nominare e revocare:
i Consiglieri nazionali;
il Presidente, il vice Presidente ed il Tesoriere;
il Collegio regionale dei probiviri;
il Collegio regionale dei revisori dei conti;
discutere la relazione del presidente sulle attività della sede
regionale;
approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
stabilire l’ammontare della quota d’iscrizione ed il contributo
regionale annuo;
Inoltre ha la facoltà di:
1) istituire la Giunta regionale, nominare e revocare i suoi
componenti;
2) approvare, previa autorizzazione della Giunta nazionale, la
costituzione di struttura esterna, organizzata anche in forma
societaria e idonea a sviluppare le attività economiche della Sede
regionale;
istituire il Centro studi regionale, nominare e revocare il suo
Direttore;
pubblicare la Rivista regionale, nominare e revocare il suo
Direttore responsabile;
nominare il rappresentante regionale del Gruppo giovani.
Art. 35 – CONSIGLIO REGIONALE: NOMINA DEI CONSIGLIERI NAZIONALI
I Consiglieri nazionali vengono eletti all’interno di una lista di
candidati proposti dai Presidenti provinciali su conforme delibera
dell’assemblea provinciale.
Viene eletto un Consigliere nazionale ogni 125 associati o frazioni
superiori a 75.
Art. 36 – PRESIDENTE REGIONALE E VICE PRESIDENTE REGIONALE
Il Presidente regionale viene eletto tra gli associati della Regione
prima della nomina dei Consiglieri nazionali.
Coordina le sedi provinciali secondo gli indirizzi stabiliti dal
Congresso nazionale e dal Consiglio regionale,
Ha la rappresentanza della sede regionale.
Nomina e revoca il Segretario regionale.
E’ responsabile dell’attività associativa regionale.
Il vice Presidente regionale sostituisce il Presidente in caso di
impedimento o dimissioni.
Art. 37 – SEGRETARIO REGIONALE
Il Segretario viene scelto dal Presidente tra gli associati della
regione.
Coadiuva il Presidente nel coordinamento delle sedi provinciali.
Art. 38 – TESORIERE REGIONALE
Il Tesoriere cura la gestione finanziaria della sede regionale.
Sottopone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo al
Consiglio regionale, previo controllo da parte dei Revisori dei
conti.
Art. 39 – COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI DEL
COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI
Il Collegio Regionale dei Probiviri esercita la giurisdizione
disciplinare di primo grado. Giudica delle violazioni di cui
all’art. 53 dello Statuto ed applica le sanzioni di cui all’art. 53
dello Statuto nella composizione collegiale di tre membri scelti di
volta in volta tra i cinque nominati dal Consiglio Regionale.
Il Collegio giudicante per ciascun procedimento è designato dal
Presidente e decide a maggioranza.
Art. 40 – COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
E’ formato da tre componenti, fra i quali viene eletto il
Presidente.
Le sue decisioni vengono assunte a maggioranza e con la presenza di
almeno due dei suoi membri.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE
Art. 41 – SEDI PROVINCIALI E SEDI INTERCOMUNALI
Perseguono l’attuazione degli indirizzi della politica associativa
dettata dal Congresso nazionale e si attengono alle direttive
impartite dal Presidente nazionale e dal Presidente regionale.
Si costituiscono nel momento in cui gli amministratori della
provincia iscritti all’associazione raggiungono il numero di cinque.
E’ possibile l’istituzione di Delegazioni o Mandamenti anche
all’interno delle singole province che
faranno sempre parte delle rispettive sedi provinciali.
Art. 42 – ASSEMBLEA PROVINCIALE: CONVOCAZIONE – COSTITUZIONE –
VOTAZIONI
E’ composta da tutti gli associati iscritti nella provincia in
regola con i contributi associativi.
Deve riunirsi in via ordinaria non oltre il 31 marzo per
l’approvazione del consuntivo e
non oltre il 31 Dicembre per l’approvazione del preventivo e della
quota associativa relativa all’esercizio successivo.
Può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi
l’opportunità o ne venga fatta richiesta da un terzo degli
associati.
Delle convocazioni delle Assemblee provinciali deve essere sempre
data comunicazione al Presidente nazionale e al Presidente regionale
i quali potranno intervenire personalmente o tramite delegato.
L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un
quinto degli aventi diritto.
Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole
della la maggioranza degli intervenuti.
Art. 43 – ASSEMBLEA PROVINCIALE: ATTRIBUZIONI
L’Assemblea provinciale determina l’attività dell’associazione
nell’ambito provinciale, secondo gli indirizzi stabiliti dal
Congresso nazionale.
L’Assemblea provinciale elegge e revoca:
a) Presidente
b) Vice Presidente
c) Tesoriere
Consiglieri provinciali
Revisori dei conti
Delegati al Congresso nazionale in ragione di un delegato ogni 50
associati o frazione superiore a 30.
Inoltre ha la facoltà di nominare:
Soci onorari;
Un secondo vice presidente qualora la sede provinciale abbia un
numero di associati superiore a duecento.
Art. 44 – CONSIGLIO PROVINCIALE
Il Consiglio provinciale è composto da un componente ogni venti
associati o frazione superiore a dieci, con il limite massimo di
venticinque componenti nonché dal Presidente, dal vice Presidente/i,
dal Segretario e dal Tesoriere.
Deve essere riunito almeno una volta ogni tre mesi.
Spetta al Consiglio provinciale:
discutere la relazione del Presidente sulle attività della sede
provinciale;
esaminare il bilancio preventivo e quello consuntivo, da sottoporre
poi all’approvazione dell’Assemblea;
nominare i componenti la commissione per gli esami di idoneità;
eleggere i Consiglieri regionali di competenza;
nominare il Coordinatore del gruppo giovani;
eleggere i componenti della Commissione di conciliazione e di
disciplina tra gli associati;
Inoltre ha la facoltà di:
1) nominare la Giunta provinciale;
2) nominare il Direttore responsabile del notiziario;
3) nominare il Direttore del centro studi;
4) approvare, previa autorizzazione della Giunta nazionale, la
costituzione di eventuale struttura esterna, organizzata anche in
forma societaria, idonea a sviluppare le attività economiche della
sede provinciale, anche in accordo con altre sedi provinciali.
Art. 45 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE PROVINCIALE
Il Presidente ha la rappresentanza della sede provinciale e attua le
delibere degli organi competenti dell’associazione nazionale,
regionale e provinciale.
Provvede alla gestione della sede provinciale, avvalendosi della
collaborazione degli altri organi della sede.
E’ unico responsabile dell’attività associativa provinciale.
Il vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua
assenza, impedimento o sospensione.
Art. 46 – SEGRETARIO PROVINCIALE
Il Segretario è nominato dal Presidente tra gli iscritti.
Cura la parte organizzativa della Sede ed esegue le direttive del
Presidente informando i soci e la sede regionale dell’attività
svolta.
Art. 47 – TESORIERE PROVINCIALE
Il Tesoriere cura la gestione finanziaria e sottopone all’Assemblea
provinciale i preventivi e consuntivi.
Art. 48 – COLLEGIO PROVINCIALE DEI REVISORI DEI CONTI
E’ composto da tre componenti tra i quali vene eletto il Presidente.
Le sue riunoni sono validamente costituite con la presenza di almeno
due componenti e le decisioni assunte a maggioranza..
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 49 – COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE E DI DISCIPLINA
E’ composta da tre componenti tra i quali viene eletto il
Presidente.
Le sue riunioni sono validamente costituite
con la presenza di almeno due componenti e le decisioni assunte a
maggioranza.
In casi di parità prevale il voto del Presidente.
La Commissione interviene, su istanza degli associati, per tentare
la composizione di dissidi sorti nell’espletamento dell’attività
professionale.
Qualora le controversie possano comportare decisioni di natura
disciplinare gli atti devono essere trasmessi al Collegio regionale
dei probiviri.
Art. 50 – GRUPPO GIOVANI PROVINCIALE
Sia gli associati ordinari che quelli inseriti negli elenchi
speciali, purché di età inferiore ai 35 anni, possono formare il
Gruppo giovani e nominare un loro rappresentante.
La loro attività deve essere esplicata all’interno di quella della
sede provinciale.
TITOLO VII
NORME FINALI
Art. 51 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Congresso nazionale che dovesse deliberare lo scioglimento
dell’associazione dovrà nominare i liquidatori, stabilendone i
poteri e dovrà decidere la destinazione dei beni, fatte salve le
disposizioni di legge.
Art. 52 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario in sede nazionale, regionale e provinciale,
ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 53 – VIOLAZIONI COMMESSE DAGLI ASSOCIATI
Gli associati che si rendono colpevoli della violazione dello
Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico o comunque di
condotte non conformi alla dignità e al decoro professionale sono
sottoposti a procedimento disciplinare, che ha natura di arbitrato
ex art. 806 CPC.
La competenza a procedere disciplinarmente contro un Associato
appartiene al Collegio Regionale dei Probiviri avente giurisdizione
sulla sede provinciale di iscrizione dello stesso.
Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri possono essere
impugnate avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri.
Viene esercitato dal Collegio Nazionale dei Probiviri in grado unico
il potere disciplinare in confronto degli Associati che:
a) A livello Nazionale, Regionale, Provinciale, rivestano le cariche
di Presidente; Vice Presidente; Segretario; Tesoriere;
b) Rivestano le funzioni di membro del Collegio Nazionale o
Regionale dei Probiviri;
c) A livello Nazionale o regionale rivestano le funzioni di Revisori
dei Conti.
Il procedimento disciplinare è iniziato di ufficio o su richiesta di
altro Associato.
Art. 54 – SANZIONI DISCIPLINARI
Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:
1° l’avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla
mancanza commessa e nell’esortarlo a non ricadervi;
2° la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza
commessa ed del biasimo in corso;
3° la sospensione dall’iscrizione alla Associazione per un tempo non
inferiore a quindici giorni e non maggiore di un anno;
Nel comminare la sanzione della sospensione il Collegio può proporre
motivatamente al presidente Nazionale di pronunziare l’espulsione
dell’Associato, con revoca della sua iscrizione alla Associazione.
Art. 55 FONDO COMUNE
Il fondo comune dell’associazione nazionale è costituito dai beni
mobili ed immobili dell’associazione.
L’associazione si sostiene mediante quote d’iscrizione, contributi
associativi ed altri eventuali finanziamenti.
Art. 56 – NORME DEONTOLOGICHE
La condotta degli associati secondo i principi di probità,
competenza e lealtà costituisce un preciso dovere.
E’demandata al Consiglio nazionale l’approvazione di norme
deontologiche alle quali gli associati si dovranno attenere.
Art. 57 – TUTELA DEI MARCHI
I Presidenti ai diversi livelli associativi hanno la responsabilità
di tutela del marchio ANACI.
Dovranno inoltre salvaguardare e proteggere i marchi e le sigle
delle associazioni di provenienza (ANAI e AIACI) che sono e
rimangono di proprietà dell’ANACI.
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