06 Ott GREEN PASS e CONDOMINI
Gentili Associati,
ricordiamo che la normativa Green Pass (DL 127/2021) riguarda anche il condominio: l’amministratore è: datore di lavoro (se lo stabile ha dipendenti), committente (quando commissiona un appalto), mandatario (quando affida l’incarico a un professionista) e acquirente (quando acquista forniture di beni e servizi).
ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO
Il controllo della certificazione verde è competenza dell’amministrazione condominiale nei confronti dei soggetti che hanno con il condominio un rapporto da lavoro dipendente (ad es. l’addetto al servizio di portierato).
Il controllo è competenza del datore di lavoro dell’azienda esterna in tutti gli altri casi, per prestazioni o appalti (ad es. pulizie, manutenzioni impianti, vigilanza ecc.).
I condòmini, gli inquilini e l’amministratore, che invece non sono soggetti a controllo nel contesto condominiale, devono continuare a seguire tutte le precauzioni di cui alle norme ancora in vigore (mascherine e distanziamento) quando si muovono negli spazi comuni.
IN ASSEMBLEA
Per l’assemblea, la situazione è diversa a seconda dell’ambiente ospitante.
Alcuni esempi:
• Luoghi pubblici al chiuso (ristoranti, istituti e luoghi di cultura, strutture ricettive, centri culturali, sociali e ricreativi): green pass obbligatorio, soggetto controllore è il gestore del luogo.
• Spazi comuni condominiali o studio dell’amministratore: green pass non obbligatorio, obbligo di seguire le precauzioni (sanificazione preventiva ambiente, mascherine e distanziamento).
Va ricordato che in questi ambienti, i responsabili della garanzia di partecipazione in sicurezza di tutti i presenti (loro stessi inclusi) sono amministratore e presidente dell’assemblea.
Cordiali saluti,
ANACI VERONA